“Ma chi è il raccomandatario della nave?” Si tratta di una domanda che può apparire del tutto incomprensibile a chi non conosce il mondo dei trasporti marittimi, ma che nasconde insidie anche per i professionisti dello shipping.
E si tratta di una domanda importante, in quanto la corretta individuazione del raccomandatario consente – ad esempio – di indirizzare correttamente un reclamo per i danni subiti dal carico, oppure di notificare tempestivamente al giusto indirizzo un’azione legale volta ad ottenere il recupero di un credito maturato in occasione dello scalo di una nave in un porto italiano (dai crediti dei servizi tecnico – nautici, ai fornitori di beni e servizi alla nave o al carico).
Procedendo con ordine, la definizione di raccomandatario è contenuta all’art. 2 della “legge professionale”, n. 135 del 4 aprile 1977: “E’ raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali e dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri con rilascio dei relativi documenti nonché ogni altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”. La stessa legge professionale dispone inoltre che il mandato al raccomandatario può essere conferito dall’armatore, dal noleggiatore o dal vettore.
L’art. 288 del codice della navigazione disciplina invece i poteri di rappresentanza processuale del raccomandatario e stabilisce che questi, “entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell’armatore o del vettore”, “può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome”.
Si tratta quindi di individuare il raccomandatario al quale è stato conferito il potere di rappresentanza, nel caso di un cargo claim il raccomandatario del vettore.
La ricerca può rivelarsi più complicata nei casi, assai frequenti, nei quali la società proprietaria della nave non coincide con la società che ha noleggiato o preso in locazione a scafo nudo la nave stessa per effettuare lo scalo (il noleggiatore od il locatario) o con la società parte del contratto di trasporto della merce imbarcata / sbarcata dalla nave (il vettore). In occasione dello scalo ciascuno di tali soggetti può infatti avvalersi dell’attività di un raccomandatario, non necessariamente lo stesso incaricato dagli altri.
La prassi è ulteriormente complicata da ipotesi operative sempre più diffuse e dettate dalle esigenze commerciali dei grandi operatori del trasporto containerizzato. In occasione dello scalo di navi che movimentano centinaia di containers in sbarco ed imbarco i soggetti coinvolti possono essere molteplici: il proprietario o l’armatore della nave, il noleggiatore, un vettore principale, molteplici vettori che utilizzano spazi di stiva in forza di “slot charter”, eventuali subvettori…
La nota ex art. 3 Legge 135/1977
Nella ricerca del raccomandatario del vettore può rivelarsi utile l’esame della nota depositata in Capitaneria secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 della legge professionale: “Il raccomandatario di una nave straniera, all’arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l’indirizzo dell’armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato”.
In passato la giurisprudenza di merito e di Cassazione più volte ha adottato un orientamento “formalista” in merito al contenuto della nota. Secondo tale orientamento, quando dalla nota risulti la nomina del raccomandatario da parte di un soggetto (in ipotesi il proprietario o l’armatore) non sarebbe consentito individuare in quello stesso raccomandatario il rappresentante di un diverso mandante (quale potrebbe essere il vettore, se diverso dal proprietario o dall’armatore indicato quale mandante nella nota).
All’orientamento formalista si contrappongono numerosi precedenti giurisprudenziali che non attribuiscono alla nota depositata in Capitaneria ai sensi dell’art. 3 della Legge 135/1977 valore vincolante ai fini dell’individuazione del raccomandatario e propendono per l’individuazione del raccomandatario all’esito di un approfondito esame delle circostanze del singolo caso, non vincolato dal contenuto della nota. Questo secondo orientamento richiede di ricostruire i fatti nel dettaglio ed individuare quali sono il soggetto o i soggetti che in occasione dello scalo della nave hanno svolto l’attività propria del raccomandatario e nell’interesse di chi hanno agito.
A seconda dei casi potrà risultare che il raccomandatario indicato nella nota ha operato tanto per conto dell’armatore quanto per conto del vettore o piuttosto che due distinti raccomandatari hanno svolto attività in occasione dello scalo, uno per conto dell’armatore (indicato nella nota) ed uno quale rappresentante del vettore.
Lo svolgimento dell’attività tipica del raccomandatario in occasione dello scalo
La ricerca del raccomandatario del vettore non sempre si risolve con l’esame di una nota depositata in Capitaneria. Spesso infatti il vettore non coincide con l’armatore (o noleggiatore) della nave straniera, ed è il solo raccomandatario dell’armatore (o del noleggiatore) a depositare la nota in Capitaneria in occasione dello scalo. Ovvero, poiché la nave non è straniera, non è stata depositata alcuna nota ex art. 3 Legge 135/1977.
Anche in questi casi per individuare il raccomandatario del vettore si dovrà accertare chi nel caso concreto ha svolto per conto del vettore l’attività che secondo la Corte di Cassazione ricade nel “nucleo essenziale della raccomandazione marittima” ossia le mansioni descritte nella prima parte dell’art. 2, primo comma della Legge 4 aprile 1977, n. 135: “…assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali e dei terzi, ricezione e consegna di merci, imbarco e sbarco di passeggeri”.
All’esito di tale accertamento potrebbe – ad esempio – emergere che un’attività tipica della raccomandazione di nave e riconducibile al vettore, quale la ricezione o riconsegna del carico, è stata effettuata da un raccomandatario diverso da quello nominato dall’armatore della nave o potrebbe risultare al contrario che la ricezione/riconsegna è stata eseguita dallo stesso raccomandatario nominato dall’armatore in esecuzione di un distinto mandato espresso o tacito da parte del vettore.
L’individuazione del raccomandatario si conferma quindi questione da approfondire, caso per caso.