Nei giorni scorsi si è scatenata una polemica attorno al decreto legge Infrastrutture e, in particolare, alla riforma del Registro Internazionale Italiano, richiesta anni fa dalla Commissione Europea (Decisione 3667 dell’11 Giugno 2020), e oggi in attesa di approdare in Consiglio dei Ministri.
L’art.10, comma 1, lett. c, va a modificare la Legge 27 febbraio 1998, n. 30, stabilendo in estrema sintesi due cose:
- Che i benefici del Registro Internazionale oggi spettanti alle compagnie di bandiera italiana siano estesi anche alle imprese che battano bandiera comunitaria o dello spazio economico europeo, purché abbiano stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
- Che i benefici siano concessi anche dal reddito determinato dallo svolgimento delle attività diverse da quelle principali derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.
Secondo diverse associazioni di categoria, da Assiterminal alle sigle sindacali Filt-CGIL e Uil-Trasporti, si tratterebbe di un assist per tutti quegli armatori che abbiano anche attività di logistica a terra.
Nel mirino, è finita in particolar modo MSC, con le sue attività di logistica terrestre (tramite Medlog e Medway). La compagnia di Aponte – è questa la tesi – potrebbe insomma beneficiare della nuova tassazione agevolata.
Per Assarmatori il DL infrastrutture si limiterebbe soltanto ad estendere i privilegi alle bandiere UE per gli armatori che abbiano stabile organizzazione in Italia, riducendo invece l’ambito di applicazione a terra.
A sottolinearlo è lo stesso Stefano Messina, in un comunicato stampa nel quale sottolinea come i benefici fiscali previsti dal regime del Registro Internazionali vengano, non già estesi, bensì limitati alle attività strettamente accessorie al trasporto di passeggeri di crociera e di merci.
«Questo regime – afferma Stefano Messina – è in vigore da 24 anni e la novità in questione è invece figlia di una Decisione della Commissione Europea datata 11 giugno 2020, che va proprio nella direzione contraria rispetto a quanto paventato».
Chi ha ragione?
Per fare chiarezza, risulta utile osservare quali siano ad oggi le attività che beneficiano degli aiuti fiscali concessi dal Regime agevolato e forfettario della “Tonnage Tax”, elencate nell’art. 6 del Decreto Ministeriale del 23 Giugno 2005.
Sono ricomprese: a) la gestione di cinema, bar e ristoranti, a bordo di navi ammissibili al regime di imposizione forfetaria ed in generale la vendita di prodotti o servizi esclusi quelli di cui al successivo comma 3; b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l’esercizio di attivita’ ammissibili; c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacita’ di carico e di biglietti per passeggeri; d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, venduti insieme alla prestazione di trasporto; e) l’imbarco e sbarco passeggeri; f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all’interno dell’area portuale; g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare; h) la fornitura e messa a disposizione di container; i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.
Il contestato art.10 va chiaramente ad estendere l’elenco delle attività ricomprese nell’art.6 del DM, lasciando intendere che tali benefici possano essere concessi per molte altre attività, comprese quelle di trasporto logistico, ferroviario, aereo, stradale.
Quanto all’Unione Europea. La norma è veramente figlia della necessità di adottare nel nostro Paese una decisione della Commissione risalente a più di due anni fa? Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.
A giugno del 2020, la Commissione ha approvato la proroga fino alla fine del 2023 di varie misure italiane a sostegno del trasporto marittimo nel quadro del regime del “Registro Internazionale” dell’Italia.
«L’Italia – si legge in una nota stampa di Bruxelles – si è impegnata a modificare il proprio regime per evitare indebite distorsioni della concorrenza e discriminazioni tra le compagnie di navigazione e i registri dei diversi paesi dello Spazio economico europeo (SEE)».
In base a tali modifiche, si legge sempre nella nota, “la speciale riduzione dell’imposta sulle società per le compagnie di navigazione sarà applicata alle entrate principali derivanti dalle attività di trasporto marittimo, come il trasporto merci e passeggeri; ad alcune entrate accessorie strettamente connesse alle attività di trasporto marittimo (con un limite massimo del 50 % dei ricavi di esercizio della nave); ai ricavi dal rimorchio e dal dragaggio, subordinatamente a determinate condizioni; alla locazione a scafo nudo e attività di noleggio a tempo e/o a viaggio, subordinatamente a una serie di condizioni».
Nella sostanza, l’Unione Europea aveva chiesto all’Italia di estendere i benefici del Registro Internazionale, non anche quelli della Tonnage Tax, considerando invece questi ultimi applicabili soltanto agli ambiti previsti dal punto 59 della Decisione. Che qualifica come entrate ammissibili, solo quelle risultanti dalle attività principali di trasporto marittimo, e quelle che derivano dalle attività accessorie, purché collegate al trasporto via mare.
L’elenco delle attività accessorie è esplicitato nello stesso punto 59: esempi di servizi accessori potrebbero essere il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; la vendita di beni e la fornitura di servizi normalmente offerti sulle navi passeggeri, compresi spa, parrucchiere, gioco d’azzardo ed altri servizi di intrattenimento; la locazione di spazi nella nave a operatori di servizi e negozi, l’intermediazione per la fornitura di escursioni locali.
Invece di riprendere la lista delle attività accessorie suggerita dall’UE, e di ricondurre la norma all’affettivo adempimento della decisione della commissione, il Governo ha preferito fare ricorso ad una formulazione più generica, ricomprendendo nella lista di tali attività anche quelle di trasporto terrestre.
Se andassimo avanti per questa strada, potrebbe quindi configurarsi un Aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno europeo.
Non solo, secondo il coordinatore dell’International Transport Forum (Itf) dell’Ocse, Olaf Merk, il decreto MIMS è stato appositamente pensato per ricomprendere nell’ambito del regime forfettario della tonnage tax, anche le attività di trasporto aereo, che da qualche mese, sono diventate uno dei core business di molte compagnie di navigazione (Da Cma Cgm a Maersk).
«Ampliare la platea delle “attività accessorie” è uno dei modi attraverso i quali consentire allo shipping di avere nuove scappatoie fiscali» ha detto.