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Interventi

Dalla Corte Costituzionale la sentenza della svolta

Pianificazione, l’imperativo è cooperare

di Davide Maresca

Recentemente, la Corte Costituzionale è intervenuta nella delicata materia del riparto di competenze in ordine alle procedute di approvazione dei Documenti di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), il principale strumento che le Autorità di Sistema Portuali hanno a disposizione per la definizione degli obiettivi di sviluppo della portualità e della logistica.

La Sentenza della Consulta fornisce indirizzi chiari anche per l’attuale Governo in vista di future riforme, secondo due binari specifici: la motivazione completa e tecnica delle scelte strategiche e il rispetto delle competenze regionali sotto il profilo pianificatorio.

In particolare, la Corte ha sancito tre principi.

In primo luogo ritiene fondamentale che la programmazione strategica sia motivata secondo criteri esplicitati in una relazione illustrativa. Insomma, scordiamoci la discrezionalità pura. Questo è quanto emerge dalla dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121  nella parte in cui “non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione”.

In secondo luogo, si prevede che non è sufficiente che la Regione esprima un parere sulla programmazione strategica del porto. È necessario che vengano rispettate le prerogative costituzionali della Regione e degli Enti locali in quanto la delimitazione della pianificazione territoriale, contenuta nel documento di programmazione strategica di sistema, incide direttamente sulla pianificazione del Comune e della Regione.

A tal fine, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui si prevede che il Documento di programmazione strategica sia approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni.

La Corte ricorda che sarebbe più corretto prevedere l’approvazione a seguito di un’intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

Infatti, dal momento che la delimitazione delle zone portuali e soprattutto retroportuali incide sulle interazioni porto-città e territori limitrofi, non si può prescindere da uno strumento collaborativo tra Stato e regioni, quale l’intesa, nella fase di approvazione.

Infine, la Corte ricorda che la competenza amministrativa dell’Autorità di sistema portuale non può andare oltre la circoscrizione portuale. Non è possibile, quindi, includere aree pubbliche o private, che siano localizzate fuori da tale circoscrizione.

Si legge infatti che è illegittimo l’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, limitatamente alle seguenti parole: «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale».

Per concludere, la Corte ha ricordato al legislatore che non ha una completa libertà di scegliere i contenuti delle norme nella misura in cui c’è un ordinamento costituzionale ed europeo che fissa paletti bene precisi.

Tra questi, la Corte ricorda due principi specifici.

L’onere motivazionale persino delle scelte strategiche: se queste ultime erano tradizionalmente riservate alla sfera della discrezionalità pura, oggi le valutazioni tecniche (soprattutto quelle economiche) assumono una rilevanza giuridica tale da rendere illegittima una relativa assenza.

Infine, il principio del rispetto delle competenze territoriali, nella declinazione della sussidiarietà, affinché la pianificazione del porto sia coordinata con quella dei territori circostanti secondo un meccanismo di formazione della volontà che giunga ad una piena intesa tra Autorità di sistema portuale, Ministero, Regione e Comune.

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