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L'art.16, comma 4-bis, non è in contrasto con il diritto unionale

Autoproduzione, il TAR della Liguria dice no a GNV

di Redazione

L’autoproduzione? “L’art. 16, comma 4-bis, della legge n. 84/1994, introdotto con l’art.199 del DL 34/2020, non è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea”.

Nel respingere l’ennesimo ricorso di Grandi Navi Veloci contro una serie di atti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che a far data dal 2021 le hanno impedito, anche per tutto il 2023, di effettuare con proprio personale di bordo le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e dei semirimorchi delle navi, il TAR Liguria esprime una posizione netta sulla questione.

Richiamandosi a una sentenza della Corte di giustizia europea del 1991, la n.179, il Tribunale amministrativo ricorda come tale pronuncia stabilisca l’incompatibilità delle norme italiane che riservano lo svolgimento delle operazioni portuali alle compagnie o gruppi e impongano ai concessionari di avvalersi esclusivamente, per lo svolgimento delle suddette operazioni, delle maestranze costituite  nelle compagnie o gruppi.

A detta del TAR, il novellato art.16 prevede invece che le operazioni portuali possano essere svolte in regime di autoproduzione nei casi in cui non sia possibile ricorrere a imprese autorizzate ovvero ad imprese o agenzie per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, purché siano rispettate le ulteriori condizioni ivi previste con riguardo alla dotazione di mezzi meccanici e di personale.

“Trattasi, all’evidenza, di previsioni non equiparabili in quanto la nuova disciplina, consentendo anche lo svolgimento delle operazioni a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero in regime di autoproduzione, non determina una posizione dominante insuscettibile di essere scalfita dalla concorrenza potenziale” affermano i giudici amministrativi.

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