A marzo di quest’anno sono state (finalmente) pubblicate dal MIT le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale (Circolare n. 11 del 19.03.2019).
Il documento era atteso da tempo e, in particolare, da quando l’entrata in vigore del “Nuovo Codice Appalti”, nel 2016, aveva determinato l’esigenza di aggiornare la precedente disciplina (dettata dalla Circolare del MIT n. 13961 del 18.12.2013).
È un fatto che – nelle more della pubblicazione della Circolare n. 11 – siano stati nel frattempo sospesi tutti i procedimenti di selezione dei concessionari del servizio di rimorchio, con ciò che questo ha significato in termini di “congelamento” delle posizioni acquisite e limitazione della concorrenza per il mercato nei porti in cui le concessioni erano in scadenza.
È dunque notizia di queste settimane l’avvio delle procedure necessarie per giungere al lancio delle gare in tutti i porti in cui le attuali concessioni per il servizio di rimorchio sono scadute o prossime alla scadenza.
In questo senso, sono innanzitutto due i passaggi che le Autorità Marittime interessate stanno ponendo in essere sulla scorta di quanto previsto da un lato dal Regolamento UE 2017/352 e dall’altro proprio dalle nuove linee guida.
Il Regolamento UE 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, si applica infatti – per sua espressa previsione – anche ai servizi di rimorchio portuale. Il suo art. 6 stabilisce che l’Autorità Marittima possa limitare il numero dei prestatori di un determinato servizio per specifiche ragioni afferenti – tra le altre cose – alla sicurezza della navigazione ed alla sostenibilità di tale servizio.
Lo stesso Regolamento prevede una procedura per consentire ai soggetti interessati di esprimersi in merito ad eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di un dato servizio prima che la relativa decisione venga definitivamente assunta dall’Autorità Marittima.
Ad oggi, laddove (in Italia) questa procedura è stata avviata – incluso a Livorno – le Autorità Marittime hanno sempre proposto di limitare ad uno il numero dei prestatori del servizio di rimorchio. Tale scelta appare coerente con le premesse delle nuove linee guida, nelle quali viene ribadito come il servizio di rimorchio portuale sia un servizio d’interesse generale svolto in un mercato chiuso, in cui il dimensionamento dell’offerta dipende dagli standard di sicurezza fissati dall’Autorità Marittima, ed in cui la domanda risulta sostanzialmente indipendente dalle decisioni imprenditoriali del fornitore (cd. domanda derivata).
Secondo il MIT, dunque, un’eventuale situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio portuale si rivelerebbe non soltanto inefficace per garantire gli standard minimi di sicurezza (nella misura in cui i concessionari potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte ai propri costi), ma persino “distruttiva” per gli stessi concessionari, che potrebbero vedersi costretti a lavorare anche sottocosto non potendo decidere, in virtù del principio dell’universalità del servizio, di svolgere soltanto le prestazioni economicamente più convenienti.
Si configura dunque uno scenario di monopolio tale da imporre la massima attenzione alla fase di concorrenza per il mercato. In questo senso, le linee guida optano, in generale, per un sistema a “procedura ristretta”, con preselezione dei concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il secondo passaggio essenziale per giungere al lancio delle gare (che alcune Autorità Marittime – come quelle di Savona, La Spezia e Genova – hanno già iniziato ad implementare) concerne la definizione dell’assetto base del servizio da porre a gara.
La Circolare n.11 del 2019, infatti, stabilisce che – almeno 12 mesi prima della scadenza della concessione – l’Autorità Marittima competente per il rilascio del titolo, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale e coinvolgendo le rappresentanze nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio, debba definire l’organizzazione base del servizio da mettere a gara (precisando, in particolare, il numero di rimorchiatori necessario ed il relativo orario di lavoro).
Da notare come la circolare ministeriale chiarisca espressamente che “la definizione dell’organizzazione del servizio costituisce il fondamento per la costruzione della strategia di gara”. Nell’occasione, l’Autorità Marittima è inoltre chiamata ad esaminare il rapporto tra fatturato medio dell’ultimo biennio e costo del servizio. Ciò allo scopo di verificare che non vi sia uno squilibrio tale da determinare la necessità di una riorganizzazione del servizio. Va da sé che ogniqualvolta una riorganizzazione non sia necessaria, la via per giungere al lancio della gara risulterà più rapida.
Per quanto concerne poi – in concreto – le procedure di gara, possiamo qui limitarci sinteticamente a dire che i bandi dovranno contenere, in particolare, le cosiddette “griglie di valutazione” delle offerte (griglie che costituiscono il primo allegato alle nuove linee guida). Queste griglie sono espressamente definite indicative e, quindi, soggette ad eventuali modifiche in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale. I criteri di valutazione hanno ad oggetto tanto i requisiti tecnici (allo scopo di individuare i concorrenti in grado di garantire il più alto livello possibile di tutela della sicurezza e di operatività delle strutture portuali) quanto i requisiti economici dei concorrenti.
Un’ultima annotazione, infine, in tema di tariffe: mentre la precedente disciplina stabiliva un meccanismo di aggiornamento della tariffa su base biennale, oggi l’aggiornamento viene previsto su base quinquennale, fatti salvi l’aggiornamento annuale sulla base del costo offerto in gara rivalutato con l’indice ISTAT (FOI) relativo all’anno precedente e del costo effettivo per consumi e lubrificanti sostenuto nell’anno precedente nonché eventuali aggiornamenti straordinari.
In base alla Circolare n.11 del 2019, infatti, nel caso in cui – nei primi quattro anni di ciascun quinquennio della concessione – si verifichino eventi straordinari (ad esempio l’apertura o la chiusura di un terminal) tali da incidere per almeno 1/3 sull’andamento complessivo dei traffici soggetti a rimorchio, l’Autorità Marittima è tenuta a convocare i soggetti interessati per valutare un eventuale nuovo piano economico-finanziario che tenga conto degli eventi straordinari occorsi.
Grazie alle nuove linee guida e considerando anche il Regolamento UE 2017/352, il quadro normativo per procedere al lancio delle gare appare oggi definito. Non resta quindi che attendere la pubblicazione dei bandi e l’avvio delle gare.