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Interventi

Il caso dello sconto sui noli applicato da CMA CGM

Ombre di protezionismo sullo shipping

di Anna Carnielli

Avvocato marittimista e presidente del Propeller Club di Venezia

Nelle moderne economie la regolazione dei prezzi da parte di uno Stato, in forma diretta o indiretta, non è affatto considerata una normale prerogativa e l’importanza della concorrenza anche sui prezzi nei mercati é indiscussa tanto da essere tutelata con norme di rango Comunitario.

Il recente caso dell’importante sconto praticato dalla compagnia CMA CGM sui noli in import nel territorio francese per le merci containerizzate offre l’occasione per valutare la liceità dell’intervento della compagnia francese vieppiù ove a monte vi sia stata l’indicazione espressa in tal senso del Governo d’Oltralpe, alla luce della normativa unionale.

Questi fatti richiedono una lettura anche alla luce di un ulteriore evento significativo che riveste carattere strategico, verificatosi proprio nel medesimo periodo in cui lo sconto sui noli è stato concesso dalla compagnia di navigazione: l’acquisizione da parte di CMA CGM del 9% di Air France Klm (di cui lo Stato francese detiene il 28%) e l’acquisizione del 75% del gruppo logistico Gefc, rilevato dalle ferrovie russe.

Ma iniziamo con un breve cenno ai fatti occorsi. Dal primo agosto 2022 la compagnia di navigazione francese CMA CGM ha operato il taglio di 500 Euro (510 dollari) sulle tariffe dei noli marittimi applicate per FEU (container da 40 piedi).

Il taglio operato porta ad una riduzione del 10% sulle tariffe di trasporto nel Paese e nell’extra territorio e verrà applicata al trasporto dei prodotti di consumo importati nei porti francesi.

Sempre dal primo agosto, viene altresì applicata una riduzione di 500 Euro sulle tariffe dei container da 40 piedi importati nei territori francesi d’oltremare, corrispondente a un taglio tra il 10 e il 20 per cento delle tariffe verso quelle zone.

Tali riduzione altro non sono che la diretta conseguenza della pressione che il Governo francese, per il tramite del Ministro delle Finanze Bruno Le Maire, sta esercitando sul gruppo CMA CGM, al dichiarato scopo di contribuire, in tal modo, ad alleggerire il peso dell’inflazione.

La società, da parte sua, ha dichiarato di aver “adottato la misura per moderare i prezzi al consumo per le famiglie francesi” soggetti all’ondata inflattiva del post-pandemia e gonfiati poi dal conflitto russo-ucraino.

Alla fine di luglio 2022, il gruppo CMA CGM ha annunciato di voler ridurre ulteriormente le tariffe per il trasporto marittimo dei container imbarcati sulle navi dei propri servizi e importati in Francia, oltre a introdurre anche uno sconto per i container esportati dalla Francia.

Lo sconto salirà a 750 Euro per i container importati dall’Asia da tutti i clienti CMA CGM della Francia continentale e salirà a 750 Euro per tutte le importazioni nei Territori d’Oltremare francesi. La riduzione tariffaria, che inizialmente era destinata a 14 grandi catene di vendita al dettaglio della Francia continentale, è stata estesa a tutti i clienti francesi, incluse le PMI e le micro aziende. E’ inoltre previsto un ulteriore sconto di 100 Euro per tutti i container da 40’ esportati dalla Francia.

I sopra descritti interventi sono destinati a durare almeno un anno, salvo proroghe o sospensioni per cambiamenti di contesto di mercato. Tali misure sarebbero espressamente tese a sostenere la competitività delle imprese francesi e il potere d’acquisto delle famiglie francesi in un contesto di crescita dell’inflazione ma di fatto alterano gli equilibri di mercato dello specifico settore dei noli marittimi.

La domanda che sorge spontanea é se tale iniziativa commerciale della società francese CMA CGM, che è uno dei leader mondiali dello shipping e logistica e ricopre una posizione dominante nel mercato francese, possa integrare, alla luce della vigente normativa europea, profili di illegittimità, concretizzando comportamenti discriminatori tra gli Stati Membri e/o lesivi della concorrenza, oltre a mal celare un vero e proprio intervento dello Stato nel mercato, praticato operando sulla leva dei noli per il tramite di soggetto privato (che, lo si ricorda, sarebbe stato agevolato dallo Stato francese nelle operazioni di acquisizione di quote societarie strategiche).

Si tratta di una questione di non poco contro, cui sono certamente interessate sia le imprese di shipping concorrenti, che si vedono di fatto precluso un mercato importante quale quello francese, sia gli altri Stati Europei, ai cui occhi potrebbe configurarsi una possibile violazione della normativa comunitaria.

Per questi motivi, si rende necessaria una seppur breve disamina della normativa comunitaria in materia, senza pretese di esaustività in questa sede.

Nell’Unione Europea vi sono almeno tre tipi di controlli regolatori, posti a presidio della libertà di mercato in materia di prezzi:

  • gli artt. 101 e 102 TFEU – in materia di antitrust
  • la normativa unionale che governa l’organizzazione di alcuni specifici mercati
  • l’art. 34 TFEU – che riguarda la libertà di circolazione delle merci

L’art. 102 TFUE, inserito nel Titolo dedicato alle “Norme comuni sulla concorrenza” prevede che “E’ incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”, di seguito precisando, per quanto qui maggiormente rileva, che “Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: […] c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza pronunciata nella causa C-525/16 in data 19.04.2019, ha avuto modo di esprimersi con riguardo alle questioni dell’abuso di posizione dominante, con riguardo all’art. 102, secondo comma, lettera c), TFUE (Nozione di “svantaggio per la concorrenza”) e con riferimento ai cosiddetti “prezzi discriminatori sul mercato a valle”.

In un passaggio la Corte chiarisce che l’accertamento di uno «svantaggio per la concorrenza» non richiede la prova di un deterioramento effettivo e stimabile della posizione concorrenziale, ma deve basarsi su un’analisi del complesso delle circostanze rilevanti del caso di specie, la quale consenta di concludere che detto comportamento ha un’influenza sui costi, sugli utili o su un altro interesse rilevante di una o più di dette controparti, di modo che tale comportamento è in grado di incidere su detta posizione”.

Non è, quindi, richiesta la prova di un danno effettivo economicamente quantificabile da parte di colui il quale lamenta la violazione del precetto normativo, ma vengono in rilievo tutte le circostanze che hanno determinato il sorgere di una situazione di mercato artatamente ed illegittimamente modificata.

L’art. 37 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in materia di “Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri”, statuisce che “Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi.”, di seguito precisando che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri”.

Il dettato della norma e la pronuncia sopra richiamati sono chiari sul punto e paiono proprio riferirsi al caso francese.

Il taglio dei noli deciso dalla CMA CGM su richiesta del Governo francese non può non avere un’influenza sui costi, sugli utili e su altri rilevanti interessi di altre controparti commerciali presenti sul mercato e sui porti della comunità europea in cui transitano merci anche dirette al mercato francese.

Infatti, la regola secondo cui, per poter beneficare del predetto sconto sui noli, le merci dovrebbero necessariamente essere movimentate attraverso un porto francese, potrebbe implicare l’applicazione di prezzi discriminatori a livello comunitario (cioè non beneficianti dello sconto) in relazione a tutti porti non francesi attraverso i quali potrebbe essere movimentato anche una carico verso la Francia.

Qualora la riduzione dei noli operata dovesse essere ricondotta a una mera scelta commerciale di una società privata che, in ipotesi estrema potrebbe anche decidere di perdere finanziariamente nel vendere i propri servizi sul mercato, l’operato integrerebbe i caratteri di una strategia promozionale e la possibilità di poterla contestare ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza verrebbe grandemente a ridursi.

Diversamente, qualora dall’esame dei fatti e dalle circostanze del caso in esame emergesse un vero e proprio intervento de facto seppur mediato del Governo francese tale da incidere nella riduzione dei noli operata dalla società CMA CGM si configurerebbero la violazione delle norme sopra citate, con particolare riferimento agli articoli 37 e 102 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in relazione al divieto di restrizioni quantitative tra gli stati membri e le conseguenti  discriminazioni tra i cittadini di tali stati e, in ogni caso, in merito all’applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, con conseguente svantaggio per la concorrenza.

Inoltre, i ristretti limiti entro i quali uno Stato potrebbe in ipotesi legittimamente operare in materia di prezzi per perseguire un obbiettivo legittimo di politica sociale devono passare le forche caudine del criterio di valutazione cosiddetto “proportionally test”, ai sensi del quale la EU Court tende comunque sempre a far prevalere il rispetto dei principi posti a tutela della libertà di concorrenza e di circolazione delle merci. Il coinvolgimento di un soggetto privato in un’operazione che il Governo vorrebbe rivestisse i connotati di un’operazione di tipo sociale, rende un ipotetico giudizio di legittimità ancora più severo.

Ombre di protezionismo e logiche che si consideravano, almeno a parole, oramai superate fra gli Stati Comunitari paiono invece riproporsi come strategie evidentemente tese a cercare di arginare le grandi difficoltà economiche che il prossimo autunno si dovrebbero manifestare in tutta la loro gravità.

Ma il fine giustifica i mezzi?

 

Avv. Anna Carnielli
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