«L’esenzione fiscale concessa ai porti italiani costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.». Lo scrive la Commissione Europea in un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio scorso, nel quale si dà comunicazione dell’avvio di una consultazione pubblica per raccogliere i pareri degli stakeholder.
La procedura si inserisce nell’ambito dell’indagine approfondita a carico dell’Italia avviata a novembre scorso sulla verifica dei presupposti di legittimità degli Aiuti di Stato concessi alle Autorità Portuali nostrane in termini di esenzione dal pagamento del reddito sulle imposte sulle società.
Per l’UE la mancata assoggettazione delle AdSP italiane al pagamento dell’IRES comporta un vantaggio selettivo. Si tratterebbe di un «trattamento di favore idoneo a falsare la concorrenza e gli scambi intra-UE», si legge nel documento.
La Commissione ricorda che le misure di aiuto di Stato possono essere considerate compatibili con il mercato interno solo in base alle deroghe di cui all’articolo 93, all’articolo 106, paragrafo 2, e all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.
Con riferimento all’art. 93 (compatibilità con il mercato interno degli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio), la Commissione fa osservare che non tutti gli investimenti effettuati dalle autorità portuali rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolato, ma solo quelli che rispondono alle necessità del coordinamento dei trasporti.
«Nel caso di specie non vi sono indicazioni del fatto che l’aiuto sia specificamente finalizzato a finanziare tali investimenti. Al contrario, l’aiuto consiste in esenzioni dall’imposta sul reddito delle società che non sono legate ad alcun investimento particolare. Non risulta nemmeno che tali misure siano destinate al rimborso di obblighi di servizio pubblico».
Secondo l’UE l’esenzione al pagamento dell’IRES non risulta nemmeno ammissibile sulla base delle deroghe di cui all’art. 107, paragrafi 2 e 3. Per diversi motivi:
- Le Autorità Italiane non avrebbero fornito argomenti in merito all’applicabilità all’esenzione dall’imposta sul reddito delle società.
- Le misure in esame non sembrano essere collegate ad aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, ad aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionale o ad aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.
- Con riferimento al paragrafo 3, si precisa invece che la misura non è destinata a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, né mira a realizzare importanti progetti di comune interessi europeo. E di sicuro, tale esenzione non favorisce lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso.
Per l’Ue la misura contestata non può infine essere considerata una compensazione di servizio pubblico compatibile con il mercato interno: «Le autorità italiane – si legge nel parere provvisorio – non hanno fornito alcuna informazione da cui si possa desumere che l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per le AdSP potrebbe essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE».
Inoltre, «la misura in questione, che lega l’importo dell’aiuto ai profitti realizzati, non è legata o limitata ai costi netti delle funzioni di servizio pubblico. Essa non discende neppure da un chiaro mandato conferito ai beneficiari delle misure per adempiere un siffatto incarico».
Queste sono le conclusioni cui è pervenuta in via provvisoria la Commissione. L’Italia e chi di interesse ha a questo punto trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’invito sulla Gazzetta Ufficiale per trasmettere le proprie osservazioni.